CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 7 dic 1960
Il permesso di giorni quindici da concedere a norma di legge
all'impiegato che contrae matrimonio, è computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come
detto, a norma di legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-25-3