CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 27
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 7 dic 1960
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto d'impiego. Però se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennità, competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova, il servizio militare è computato
quale anzianità utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi
all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi, a favore dell'impiegato sarà
continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, o alle altre forme di previdenza sostituitivi ed integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo
per esigenza militare di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre, una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-27-3