CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 27

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 7 dic 1960
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto d'impiego. Però se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennità, competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per l'impiegato non in prova, il servizio militare è computato quale anzianità utile agli effetti della presente regolamentazione. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi, a favore dell'impiegato sarà continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, o alle altre forme di previdenza sostituitivi ed integrative di essa. Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenza militare di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre, una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto. Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-27-3

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