CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 26
ASPETTATIVA
In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato che abbia un'anzianità di servizio non inferiore ai
cinque anni, l'azienda può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Semprechè ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l'azienda
può concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivato la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa, non comportano retribuzione
nè maturazione di alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-26-3