CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 26

ASPETTATIVA

In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato che abbia un'anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, l'azienda può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Semprechè ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l'azienda può concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivato la richiesta stessa. Gli anzidetti periodi di aspettativa, non comportano retribuzione nè maturazione di alcun effetto contrattuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-26-3

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