CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 38
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
In vigore dal 7 dic 1960
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L'operaio licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-38