CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 37

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale è dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento l'operaio deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, semprechè il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-37

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