CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 37
INIZIO E FINE DEL LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale è dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento l'operaio deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, semprechè il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-37