CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 41
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
In vigore dal 7 dic 1960
L'operaio non può rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dallo stabilimento.
Alle operaie la visita nella persona non può essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-41