CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 45
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell', o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianità ininterrotta fino a un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianità superiori.
L'azienda può esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-45