CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 39

ASSENZE

In vigore dal 7 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificativo. L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli . L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo