CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 39
ASSENZE
In vigore dal 7 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificativo.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli .
L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-39