CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 32

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone l'operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) è tenuta a dotare gli operai dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua l'operaio è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curerà che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-32

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