CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 34
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 3 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dalla indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia, superato i 5 anni di servizio.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Centro-Sud), è considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verrà usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-34-2