CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 1

ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO

In vigore dal 3 dic 1960
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identità od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso. È facoltà dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre. L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-1-3

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