CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 30
ASPETTATIVA PER MALATTIA
In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda può concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente , una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie.
L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità nè il diritto alla retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-30-2