CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 29
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 3 dic 1960
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che non professionali e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), è dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla metà di essa per altri tre successivi mesi, nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà di essa per i successivi cinque mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla metà di essa per i successivi sette mesi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino alla scadenza, del preavviso stesso.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Centro-Sud), è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
Per quanto concerne l'assistenza, di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
Il trattamento economico suddetto è assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-29-2