CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte IV›Parte COMUNE
Art. 6
ASSENZE
In vigore dal 23 nov 1960
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti; le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi sei - salvo quanto previsto all' della legge 26 agosto 1950, n. 860, per l'ulteriore prolungamento dell'astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi otto per le lavoratrici adibite a mansioni per le quali, siano corrisposte la indennità previste per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi otto.
Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata, fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-6-4