CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte IV›Parte COMUNE
Art. 3
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 23 nov 1960
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile in base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennità sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (art. 565 del Codice civile).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-3-4