CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte IV›Parte COMUNE
Art. 1
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 23 nov 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete ma speciale indennità da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-1-4