CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III

Art. 39

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 nov 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento, prevista dall' della presente regolamentazione: il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio; l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio. Lo stesso trattamento verrà usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-39-2

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