CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III
Art. 35
SOSPENSIONI
In vigore dal 23 nov 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato.
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-35-3