CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte IVParte COMUNE

Art. 4

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 23 nov 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-4-4

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