CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte IV›Parte COMUNE
Art. 8
PREMIO DI PRODUZIONE
In vigore dal 23 nov 1960
Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende è istituito un premio di produzione secondo le norme di cui all'apposito allegato al presente contratto di cui è parte integrante.
Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento (salvo quanto disposto all' delle allegate norme):
del 4% per il personale operaio maschile;
del 3,50% per il personale operaio femminile;
del 5,50% per gli impiegati di 3ª cat. A e B e qualifiche speciali di 2° grado del 7% per gli impiegati di 2ª cat. e qualifiche speciali di 1° grado;
dell'8% per gli impiegati di 1ª cat.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-8-4