Art. 3

In vigore dal 21 ott 1960
Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo