Art. 4

In vigore dal 21 ott 1960
Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la composizione delle singole sezioni. Il Ministro può delegare a presiedere ciascuna sezione il Sottosegretario di Stato o un componente della sezione stessa. Ogni componente del Consiglio può far parte di più sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-4

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