Art. 5
In vigore dal 21 ott 1960
Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari di Consiglio in riunione plenaria.
Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite.
Una delle tre sezioni è investita della competenza, relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-5