Art. 5

In vigore dal 21 ott 1960
Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari di Consiglio in riunione plenaria. Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite. Una delle tre sezioni è investita della competenza, relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-5

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