Art. 2
In vigore dal 3 dic 1964
Il Consiglio centrale del turismo è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato.
Esso è composto da:
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero della difesa. Direzione generale dell'aviazione civile;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
un rappresentante dell'Automobile club d'Italia;
un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;
un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale;
tre rappresentanti delle Province, designati dal Ministro per l'interno;
due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;
due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo;
due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attività turistica;
sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali; due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale o giovanile;
quattro esperti in materia turistica.
un rappresentante del Touring Club italiano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-2