Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 dic 1964
Il Consiglio centrale del turismo è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato. Esso è composto da: un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero della difesa. Direzione generale dell'aviazione civile; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale dell'economia montana e delle foreste; un rappresentante del Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; un rappresentante del Ministero della sanità; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano; un rappresentante dell'Automobile club d'Italia; un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori; un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale; tre rappresentanti delle Province, designati dal Ministro per l'interno; due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno; un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo; due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo; due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attività turistica; sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria; sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria; due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali; due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale o giovanile; quattro esperti in materia turistica. un rappresentante del Touring Club italiano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-2