Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 21 ott 1960
Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043#art-3