CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 25
TUTELA DELLA MATERNITÀ
In vigore dal 30 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto alla impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento.
L'azienda corrisponderà all'impiegata l'intera, retribuzione durante i primi 3 mesi di assenza, e metà retribuzione per i successivi 3 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora, durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall' della presente regolamentazione, quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-25-2