CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformità delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per Italia Centrale. Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-30-2