CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 28
DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 30 ott 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza su gli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando qua ito disposto dall'ultimo comma dell' del R.D.L. 13 novembre 1924 n.
1825;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-28-2