CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati

Art. 34

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall' del presente contratto. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 del C. C.). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-34-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo