CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati

Art. 21

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-21-2

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