CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 30 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usi la bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-18-2