CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 14
PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
In vigore dal 30 ott 1960
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sarà concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-14-3