CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I

Art. 26

TRASFERTE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai temporaneamente indicati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'importo approssimativo delle spese di cui al 1° comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. DICHIARAZIONE A VERBALE Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti e alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-26

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