CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I

Art. 21

DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI

In vigore dal 30 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-21

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