CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 30
PERMESSI
In vigore dal 30 ott 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio essere considerati in conto ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-30