C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 6

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 28 ott 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'. Non sono ammesse ne la protrazione, ne la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuno delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sarà corrisposta, per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sarà ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia già, prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-6-3

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