C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 2
VISITA MEDICA
In vigore dal 28 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-2-3