C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 5
LAUREATI E DIPLOMATI
In vigore dal 28 ott 1960
I laureati (o diplomati di scuole medie superiori) in specialità tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialità professionali.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione.
Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-5-3