C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III›Parte III
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 28 ott 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni a cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei rasi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda. semprechè questi abbiano l'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dell'avvenuto decesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-1-3