CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 20
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dell'indennità d'anzianità prevista dall' della presente regolamentazione:
il 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
il 100% per anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo semprechè il lavoratore non sia stato liquidato all'atto del passaggio dalla qualifica di operaio a quella speciale (già equiparati); nel qual caso varrà l'anzianità convenzionale di cui all'.
L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per causa di malattia o di infortunio ed alle donne in caso di matrimonio o di gravidanza.
Lo stesso trattamento verrà usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini, gli anni 60 e se donne, gli anni 55.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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