CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 19
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete:
a) per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione alla categoria speciale (già equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province dell'Italia Centro-Meridionale, un'indennità pari a 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata, presso l'azienda;
b) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1954, l'indennità d'anzianità verrà liquidata nella misura di 20/30 della retribuzione mensile, per ogni anno d'anzianità;
c) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1955 l'indennità d'anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno d'anzianità.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta silla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
Storico versioni
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