CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 15
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 27 ott 1960
Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio e che faccia richiesta del congedo almeno 6 giorni prima della data di dimissioni, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Il congedo matrimoniale non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-15-2