CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 13
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 27 ott 1960
La gratifica natalizia, di cui ai vigenti accordi interconfederali, verrà corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto percepiti dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-13-2