CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 12
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 27 ott 1960
Il lavoratore, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa. azienda, avrà diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione sulla paga mensile minima contrattuale nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l'anzianità maturata fino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria di appartenenza, del lavoratore; per l'anzianità maturata dopo tale data, invece, l'aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale della categoria di appartenenza del lavoratore, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 10 bienni.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio alla categoria superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nella categoria di provenienza.
Sempre nel caso di passaggio alla categoria superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianiti nella nuova categoria.
Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali:
UOMINI DONNE
1ª categoria L. 530 - L. 480 - 2ª categoria L. 450 - L. 410 -
Norme transitorie all'
Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per la assegnazione alle categorie speciali (già equiparati) si terrà conto del periodo di servizio prestato per le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nella ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennità di anzianità.
Storico versioni
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