CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 7

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico che non sia incompatibile con la sua qualifica. Al lavoratore che sia destinato per inrarico della Direzione o di chi per essa a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore sarà senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, eco.
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