CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIParte II

Art. 19

DECORRENZA

In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore dal 1 gennaio 1948 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti: Nessuna revisione dovrà essere effettuata per gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporta una revisione di conteggio per le prestazioni e le erogazioni già effettuate. I nuovi conteggi, in relazione alle disposizioni della presente regolamentazione avranno effetto solo per le prestazioni che saranno effettuate a decorrere dal 1 marzo 1949. Resta inoltre stabilito che il nuovo trattamento previsto per l'istituto delle ferie () avrà decorrenza dal 1 gennaio 1949.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-19-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo