CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 26 ott 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1° la data di assunzione;
2° la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3° il trattamento economico iniziale;
4° la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1° la carta d'identità;
2° il libretto di lavoro;
3° le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, semprechè questi abbiano l'idoneità e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-1-3