CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 4
CATEGORIE
In vigore dal 26 ott 1960
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti:
1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi).
Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali nei limiti delle direttive impartite dai dirigenti di azienda o i dai titolari della medesima.
2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto.
3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi).
Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio.
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonché quelle concernenti la attribuzione e delle qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che in parte integrante del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-4-3