CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 8
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-8-3